CCNL del 23 ottobre 1958 Operai
Art. 22
RECLAMI SULLA PAGA
In vigore dal 30 nov 1960
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata e quella indicata, sulla unista paga o documento equivalente, nonché silla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento; l'operaio che non vi provvede, perde ogni diritto per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.
Gli errori di pura contabilità, dovranno essere contestati dall'operaio entro tre mesi dal giorno del pagamento affinché il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-22