Art. 27 · IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai

Art. 27

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IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

In vigore dal 30 nov 1960
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI Le prevenzioni degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-27