CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati

Art. 22

FERIE

In vigore dal 30 nov 1960
L'impiegato ha diritto, dopo il primo anno compiuto di servizio prestato e per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione pari a: giorni 15 per gli aventi anzianità di servizio fino a due anni; giorni 20 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 2 e fino ai 10 anni; giorni 25 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 10 e fino ai 18 anni; giorni 30 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 18 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorno festivo. Nel fissare l'epoca delle ferie sarà tenuto conto da parte dell'azienda compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato. La risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione del rapporto d'impiego nel corso dell'anno all'impiegato non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'indennità, sostitutiva per il mancato godimento delle ferie per quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l'azienda. L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso. Nel caso che l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro in sede come per l'eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse. A tale effetto l'impiegato sarà tenuto a comprovare di essersi effettivamente recato nella località dichiarata. Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione globale mensile e per i giorni di ferie non goduti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-22-3

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