CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati

Art. 21

INDENNITÀ MANEGGIO DENARO - CAUZIONE

In vigore dal 30 nov 1960
L'impiegato la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 5% del minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria di appartenenza e della indennità di contingenza. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a norma, del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-21-3

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