CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati
Art. 26
ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI
In vigore dal 30 nov 1960
All'impiegato che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche o sindacali verrà concessa, se richiesta, una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni complessivamente. Durante tale aspettativa non compete all'impiegato retribuzione alcuna e il rapporto di lavoro verrà sospeso con la sola conservazione del posto senza peraltro, che tale periodo di sospensione sia computato ad alcun effetto contrattuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-26-3