CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati
Art. 23
ASSENZE E PERMESSI
In vigore dal 30 nov 1960
Le assenze debbono essere giustificate al più tardi entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato. Semprechè ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentirà all'impiegato, che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso. Tali brevi permessi non saranno computati in conto ferie.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-23-3