CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati
Art. 24
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 30 nov 1960
All'impiegato che contrae matrimonio sarà concesso un permesso di 15 giorni di calendario con decorrenza della normale retribuzione. Tale permesso non sarà computata quale periodo di ferie annuali, nè potrà essere considerato come periodo di preavviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-24-3