CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati

Art. 17

TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO

In vigore dal 30 nov 1960
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all' del presente contratto, disposto dall'azienda o dalle competenti Autorità, lo stipendio mensile, la contingenza o l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-17-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo