CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati
Art. 17
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO
In vigore dal 30 nov 1960
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all' del presente contratto, disposto dall'azienda o dalle competenti Autorità, lo stipendio mensile, la contingenza o l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-17-3