CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati

Art. 12

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

In vigore dal 30 nov 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell'. Per lavoro notturno s'intende quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del mattino. Lavoro festivo è quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi previsti dall'. Nessun impiegato può rifiutarsi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati. Le percentuali di maggiorazione sulle quote orarie di retribuzione per le prestazioni anzidette sono le seguenti: Lavoro straordinario diurno................... 25% Lavoro notturno...................................................30% Lavoro in giorni festivi..........................................40% Lavoro straordinario notturno.................. 50% Lavoro straordinario festivo................... 50% Le percentuali di maggiorazione di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. La quota oraria di retribuzione si otterrà dividendoper 180 lo stipendio mensile (minimo contrattuale di categoria più eventuali aumenti periodici di anzianità e di merito, più eventuali indennità continuative e di ammontare determinato) e per 8 l'indennità giornaliera di contingenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-12-3

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