CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati
Art. 9
ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 30 nov 1960
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, in base alle quali l'orario massimo di lavoro non potrà eccedere le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro. Restano salve le deroghe per l'orario di lavoro, previste dalla legge. Per i casi in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore alle 8 ore, le ore in tale modo non lavorate in detto giorno, possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, con un massimo di un'ora al giorno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-9-3