CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati

Art. 8

BENEMERENZE NAZIONALI

In vigore dal 30 nov 1960
Agli impiegati che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che non abbiano goduto della concessione, verrà riconosciuta agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento, una maggiore anzianità convenzionale nella seguente misura: 1) mutilati od invalidi di guerra: 1 anno; 2) decorati al valore, promossi per merito di guerra, feriti di guerra: 6 mesi. Le predette anzianità sono cumulabili. La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianità deve essere corredata dalla prescritta documentazione rilasciata dall'Autorità militare, nonché integrata dalla prova del mancato godimento precedente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-8-3

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