CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati

Art. 11

FESTIVITÀ

In vigore dal 30 nov 1960
Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi: a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all' (riposo settimanale); b) la festività nazionale del 2 giugno e le festività del 25 aprile; 1 maggio; 4 novembre; c) le festività infrasettimanali di cui appresso: 1) 1 gennaio (Capodanno); 2) 6 gennaio (Epifania); 3) 19 marzo (5. Giuseppe); 4) (Ascensione); 5) (Corpus Domini); 6) 29 giugno (SS. Pietro e Paolo); 7) 15 agosto (Assunzione); 8) 1 novembre (Ognissanti); 9) 8 dicembre (Immacolata Concezione); 10) 25 dicembre (S. Natale); 11) la ricorrenza del Patrono della località ove ha sede lo stabilimento; 12) 26 dicembre (S. Stefano); 13) (Lunedi di Pasqua). Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo. Per le festività cadenti in domenica o in giorno di riposo compensativo è dovuto all'impiegato una giornata di retribuzione, in aggiunta alla retribuzione mensile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-11-3

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