C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IIIParte III

Art. 36

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO

In vigore dal 28 ott 1960
Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni Istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza e l'indennità di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-36-2

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