C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IIIParte III

Art. 31

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

In vigore dal 28 ott 1960
Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso. I termini di preavviso per i casi di licenziamento Sono stabiliti come segue: a) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prOva non hanno raggiunto i quattro anni di servizio: 1) mesi due di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi uno di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) giorni 15 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria; b) per gli impiegati che hanno raggiunto i quattro anni di servizio e non i dieci: 1) mesi tre di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) giorni 45 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi uno di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria; c) per gli impiegati che hanno raggiunto i dieci anni di servizio: 1) mesi 4 per gli impiegati di la categoria; 2) mesi 2 per gli impiegati di 2ª categoria; 3) giorni 45 per gli impiegati di 3ª categoria. Per il caso di dimissioni i termini anzidetti sono ridotti della metà. I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla mattine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti della indennità di licenziamento. È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi l'obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto. L'impiegato già in servizio al 1 luglio 1937 manterrà "ad personam" l'eventuale maggior termine di preavviso a cui - in base ad usi, consuetudini o contratti individuali, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati procedentemente alla legge 3 aprile 1929, n. 532 o non giuridicamente perfetti ai sensi della. legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando però da esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione alla anzianità successiva al 1 luglio 1937, venga a percepire per indennità di licenziamento, di cui all', in più della misura spettantegli in base al precedente trattamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-31-2

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