C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IIIParte III

Art. 32

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PER LICENZIAMENTO

In vigore dal 28 ott 1960
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi del punto f) dell' si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianità di servizio precedente al 1 luglio 1937 la indennità di licenziamento verrà liquidata ai momento del licenziamento stesso, in base alle norme del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 (quindici trentesimi di retribuzione mensile di fatto per ogni anno di anzianita) oppure in base alle più favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini e contratti individuali più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; b) per l'anzianità di servizio dal 1 luglio 1937 al 31 dicembre 1947 la indennità di licenziamento verrà liquidata nella misura di venticinque trentesimi della retribuzione mensile di fatto, per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella, disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale, quando questa comprenda l'indennità di licenziamento) portata da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuita personae, per i quali la previdenza e l'indennità di anzianità per licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto; c) per anzianità di servizio dal 1 gennaio 1948 l'indennità di licenziamento verrà liquidata nella misura, di trenta trentesimi della retribuzione mensile di fatto, per ogni anno di servizio. In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fitta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anuo verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese di almeno 15 giorni saranno considerate come mese intero. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche gli altri elementi costitutivi della retribuzione, aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se l'impiegato è rimunerato in tutto o in parte conprovvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Nel caso che le eventuali provvigioni, premi di produzione ecc., di cui al comma precedente, vengano liquidati mensilmente o comunque, a periodi inferiori al semestre, il computo verrà effettuato sulla media dell'ultimo anno. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto. È in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto in contirario, di dedurre dalla indennità di licenziamento quando l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza. (Cassa pensione, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda. Nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza dell' della, presente regolamentazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-32-2

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