C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III›Parte III
Art. 33
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 28 ott 1960
All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennità di anzianità di cui all'articolo precedente:
50% per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
100% per anzianità di servizio superiore a 5 anni compiuti.
L'intira indennità di anzianità è dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di età per gli uomini o il 55° anno di età per le donne, o per malattia od infortunio ai sensi dell' nonché alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza o puerperio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-33-2