Art. 33 · INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IIIParte III

Art. 33

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INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 28 ott 1960
All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennità di anzianità di cui all'articolo precedente: 50% per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti; 100% per anzianità di servizio superiore a 5 anni compiuti. L'intira indennità di anzianità è dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di età per gli uomini o il 55° anno di età per le donne, o per malattia od infortunio ai sensi dell' nonché alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza o puerperio.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-33-2