C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IIIParte III

Art. 39

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 28 ott 1960
Ferma la inscindibilità di cui all' le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli all'impiegato, salvo quanto disposto dagli della presente regolamentazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-39-2

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