C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I›Parte I
Art. 31
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 28 ott 1960
In caso di matrimonio di operai di ambo i sessi; si richiamano gli accordi interconfederali e le disposizioni di legge.
Il congedo matrimoniale, retribuito in virtù di tali disposizioni, sarà prorogato di due giorni di congedo anch'essi retribuiti ed eventualmente, dietro accordo fra le parti e semprechè le esigenze tecniche lo permettano, di altri due giorni di congelo senza retribuzione.
Tali maggiori concessioni saranno assorbite in caso di eventuali miglioramenti delle disposizioni vigenti fino al pareggiamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-31