C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III Allegato n. 2 Accordo›Parte III
Art. 2
In vigore dal 28 ott 1960
In ogni provincia, nella quale si rende necessaria, l'istituzione del predetto Collegio tecnico, le rispettive Associazioni Provinciali degli Industriali e le Organizzazioni territoriali dei lavoratori designeranno ciascuna fino a 5 nominativi di esperti, fra i quali, di volta in volta, l'Associazione interessata indicherà la persona prescelta a far parte del Collegio.
Il Collegio è presieduto da uni Ispettore del Lavoro designato dal Capo Circolo competente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-2-4