C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III Allegato n. 2 AccordoParte III

Art. 4

In vigore dal 28 ott 1960
Comparse le parti avanti al Collegio Tecnico, questo deve cercare anzitutto di indurle ad equo componimento. Se il componimento riesce, se ne forma, verbale, sottoscritto da Membri del Collegio e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non è impugnabile. Se il componimento non riesce, il Collegio Tecnico, dovrà, sentite le parti ed eseguiti - d'accordo con l'azienda - quei sopraluoghi e quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato a maggioranza o alla unanimità. Del verbale dovrà essere comunicata dal Collegio copia autentica alle parti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, e con lettera alle Associazioni Nazionali di categoria competenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-4-4

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