C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III›Parte III
Art. 36
104 / 135INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
In vigore dal 28 ott 1960
Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni Istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e l'indennità di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituito.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-36-2