Art. 36 · INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IIIParte III

Art. 36

104 / 135

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO

In vigore dal 28 ott 1960
Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni Istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza e l'indennità di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-36-2