C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III›Parte III
Art. 18
INDENNITÀ DI BICICLETTA
In vigore dal 28 ott 1960
Il datore di lavoro corrisponderà all'impiegato che sa richiesta della azienda, usa la propria bicicletta per servizi della azienda stessa, una indennità mensile, da concordarsi direttamente fra le parti interessate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-18-3