C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III›Parte III
Art. 14
PERMESSI - CONGEDI MATRIMONIALI
In vigore dal 28 ott 1960
Le assenze debbono essere immediatamente giustificate all'azienda, salvo casi di giustificato impedimento.
All'impiegato che ne faccia domanda l'azienda può accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve congedo, per giustificati motivi, con facolta di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computabili in conto dell'annuale periodo di ferie.
Agli impiegati sarà concesso un Permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-14-3