C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IIIParte III

Art. 13

FERIE

In vigore dal 28 ott 1960
L'impiegato ha diritto, ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a: - 15 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio fino a 4 anni; - 18 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da 5 a 10 anni; - 24 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da 11 a 20 anni; - 28 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio oltre 20 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo: nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturato. In caso di risoluzione nel corso dell'anno l'impiegato non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-13-3

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