C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III›Parte III
Art. 12
RIPOSO SETTIMANALE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI E NAZIONALI
In vigore dal 28 ott 1960
RIPOSO SETTIMANALE
FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI E NAZIONALI
Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, la ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora, il giorno successivo alla Pasqua e quello successivo al Natale.
Per il trattamento delle festività infrasettimanali e nazionali si fa riferimento alle norme interconfederali e legislative.
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello dello stabilimento vale il calendario dei giorni festivi adottato per gli operai dello stabilimento.
In caso di modificazione di turni di riposo l'impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-12-3