C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III›Parte III
Art. 16
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 28 ott 1960
Gli impiegati per ogni biennio di anzianità di servizio maturato dopo il compimento del 20° anno di età presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella, misura del 5% sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato. Ai fini del computo degli aumenti periodi, si considera un massimo di 12 bienni per ogni categoria.
Agli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente regolamentazione avessero già maturato il 1° e i primi 2 bienni di azienda, l'importo degli aumenti periodici già maturati verrà rivalutato, in base alla nuova percentuale del 5%. Tale trattamento avrà decorrenza dal 1 dicembre 1948.
I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici già maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili. Agli impiegati attualmente in servizio verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937 con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 20° anno di età o di quella maturata antecedentemente all'ultimo passaggio di categoria.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio degli impiegati a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati sarà riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e la anzianità, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.
Il passaggio di gruppo nell'ambito della stessa categoria (dal gruppo B al gruppo A della 3ª categoria) non costituisce un passaggio di categoria agli effetti del precedente comma.
Disposizione transitoria.
Per gli impiegati che al momento della entrata in vigore del presente contratto avessero già maturata una anzianità (utile agli effetti delle disposizioni dell'articolo di cui sopra) superiore a II bienni, l'undicesimo aumento verrà riconosciuto con decorrenza dal momento di entrata in vigore del contratto stesso; per detti impiegati il dodicesimo aumento periodico - per l'anzianità già maturata o maturanda relativa al dodicesimo biennio - verrà riconosciuto alla scadenza del termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-16-3