C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III›Parte III
Art. 10
ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 28 ott 1960
Per l'orario di lavoro valgano le norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartito in non più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali.
L'orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.
Per ogni ora di lavoro compiuta dall'impiegato oltre le 44 e fino alle 48 ore settimanali e per i discontinui oltre le 56 e sino alle 60 settimanali, l'azienda corrisponderà al dipendente stesso, in aggiunta alla sua retribuzione, il 50% (cinquanta per cento) di una quota oraria di stipendio mensile, esclusa la contingenza (e cioè stipendio minimo tabellare, eventuale scatto di anzianità, eventuale superminimo, eventuale aumento di merito individuale ed eventuale terzo elemento). La quota oraria verrà determinata dividendo lo stipendio mensile sopradetto per 180.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione dell'azienda.
Per il personale contemplato nella tabella delle lavorazioni stagionali (approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957 e successivi) il compenso previsto dal comma 40 del presente articolo non verrà corrisposto, limitatamente ai periodi indicati dalla citata tabella.
Chiarimento a verbale.
Le parti sono d'accordo che nelle aziende conserviere a lavorazione promiscua non si dà luogo a cumulo di periodi stagionali e la deroga, di cui all', comma 6°, si applica solo al periodo di maggior durata, previsto dalla tabella di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-10-3