C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III›Parte III
Art. 23
TRASFERIMENTI
In vigore dal 28 ott 1960
L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente escluse quelle indennità o competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
L'impiegato che non accetti il trasferimento, se licenziato, avrà diritto, alla indennità di licenziamento e di preavviso, salvo che per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria all'atto della aassunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli impiegati attualmente in servizio. In tali casi l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso, verrà considerato dimissionario.
Qualora la mancata accettazione del trasferimento dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, l'impiegato avrà diritto alla indennità di licenziamento, escluso il preavviso.
All'impiegato che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sè, per le persone di famiglia, e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.), previi opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
È dovuta inoltre una indennità pari a 1/2 mensilità all'impiegato celibe senza congiunti conviventi a carico, e una mensilità all'impiegato con famiglia.
Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione dei contratti di affitto, luce, gas ed altri analoghi, regolarmente registrati o denunciati al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tali indennizzi.
Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto tempestivamente all'impiegato.
All'impiegato che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra,
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-23-2