C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III›Parte III
Art. 22
TRASFERTE
In vigore dal 28 ott 1960
All'impiegato in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
Le ore di viaggio eccedenti le otto saranno retribuite con il 50% della quota oraria di stipendio e contingenza, calcolata con le modalità di cui al comma 7 dell' della presente regolamentazione. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiuto in giorni diversi.
Spetterà inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese, o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo tra l'azienda e l'impiegato.
Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale di lavoro giornaliero di cui all', tali prestazioni saranno retribuite come straordinario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-22-2