CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati
Art. 48
INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DI CONTRATTO
In vigore dal 27 ott 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e l'indennità di anzianità anche quando siano disgiunte si considerano costituenti un unico istituto.
Storico versioni
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