CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati
Art. 44
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
In vigore dal 27 ott 1960
Agli impiegati che sono membri di Organi Direttivi Confederali della Federazione Nazionale di categoria e dei Sindacati Provinciali e Comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimento di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle già citate Organizzazioni, tramite le Associazioni Territoriali degli Industriali, all'azienda cui l'impiegato appartiene.
Storico versioni
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