CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati
Art. 49
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
In vigore dal 27 ott 1960
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dall'impiegato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1081#art-cdn-49-2