Art. 1
In vigore dal 27 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire ininimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 1958, e relative tabelle, per i dipendenti da aziende produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, transistors, trafilerie e lavorazioni di metalli imerenti le valvole e le lampade, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicità e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti), stipulato tra l'Associazione Nazionale Fabbricanti lampade Elettriche, Valvole Termojoniche, Tubi Luminescenti ed Apparecchi Termostatici, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Vetrai, Ceramisti ed Affini, la Federazione italiana Lavoratori delle Costruzioni ed Affini, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro - Sindacato Nazionale Vetro e Ceramica ed Abrasivi, con i 'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Fabbricanti Lampade Elettriche, Valvole Termojoniche, Tubi Luminescenti ed Apparecchi Termostatici e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e della Ceramica
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 15 del 28 gennaio 1960, dell'atto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 1958, relativo ai dipendenti delle imprese produttrici di lampade. elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, transistori, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicità e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti), sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti delle imprese produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, transistors, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicità, e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti delle Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 luglio 1960
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1960,
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 71. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1081#art-rd-1