CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati
Art. 43
ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACATI
In vigore dal 27 ott 1960
All'impiegato che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali è concessa un'aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianità non però agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilità e del godimento delle ferie.
Storico versioni
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