CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati
Art. 38
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 27 ott 1960
All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennità di anzianità di cui all':
- 50% per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
- 100% per anzianità di servizio superiore a 5 anni.
L'intera indennità di anzianità è pure dovuta ai dimissionari per malattia o infortunio ed agli impiegati che diano le dimissioni dopo il compimento del 60° anno di età, se uomini e del 55° anno di età se donne, nonché alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.
Storico versioni
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