CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati
Art. 38
117 / 130INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 27 ott 1960
All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennità di anzianità di cui all':
- 50% per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
- 100% per anzianità di servizio superiore a 5 anni.
L'intera indennità di anzianità è pure dovuta ai dimissionari per malattia o infortunio ed agli impiegati che diano le dimissioni dopo il compimento del 60° anno di età, se uomini e del 55° anno di età se donne, nonché alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.
Storico versioni
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