Art. 38 · INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati

Art. 38

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INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 27 ott 1960
All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennità di anzianità di cui all': - 50% per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti; - 100% per anzianità di servizio superiore a 5 anni. L'intera indennità di anzianità è pure dovuta ai dimissionari per malattia o infortunio ed agli impiegati che diano le dimissioni dopo il compimento del 60° anno di età, se uomini e del 55° anno di età se donne, nonché alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.
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