Art. 48 · INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DI CONTRATTO
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati

Art. 48

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INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DI CONTRATTO

In vigore dal 27 ott 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza e l'indennità di anzianità anche quando siano disgiunte si considerano costituenti un unico istituto.
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