CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie

Art. 32

ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI

In vigore dal 26 ott 1960
All'operaio che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche o sindacali è concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni complessivamente. Per il periodo di aspettativa non compete all'operaio compenso alcuno. Il periodo stesso entra nel computo del servizio prestato soltanto agli effetti dell'indennità di anzianità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-32

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