CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie

Art. 27

DISCIPLINA E OBBLIGHI DISCIPLINARI

In vigore dal 26 ott 1960
L'operaio lavora, nel senso tecnico e nel senso disciplinare, alle dipendenze dei suoi superiori, che gli saranno convenientemente indicati. Egli ha il dovere di eseguire con prontezza e con diligenza e con assiduità il lavoro che gli viene affidato e di attenersi alle istruzioni che gli vengono impartite. La urbanità e la correttezza dei modi nei confronti dei superiori e dei compagni di lavoro costituiscono uno stretto dovere. Ugualmente corretto deve essere il trattamento dei superiori verso i subordinati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-27

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