CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie

Art. 30

PERMESSI DI ENTRATA ED USCITA

In vigore dal 26 ott 1960
Durante l'orario di lavoro l'operaio non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dallo stabilimento senza esserne stato autorizzato. Brevi permessi, da richiedersi normalmente nella prima ora di lavoro, saranno concessi a coloro che ne dimostrino la necessità. Non è consentito ad alcuno di entrare e trattenersi nello stabilimento nelle ore non destinate al lavoro, ove non ne sia autorizzato da speciale permesso. La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati nelle more del licenziamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-30

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