CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie
Art. 33
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
In vigore dal 26 ott 1960
Ai lavoratori membri di organi direttivi della C.G.I.L., della Federazione Nazionale di categoria e dei sindacati provinciali e comunali saranno concessi, perché possano esercitare le loro funzioni presso gli organi predetti, dei brevi permessi, quando ciò sia richiesto per iscritto a cura degli stessi enti e non esistano, per l'azienda, impedimenti di ordine tecnico.
L'appartenenza agli organi direttivi di cui sopra, la funzione esercitata e le variazioni successive dovranno essere comunicate alle aziende, per ogni lavoratore interessato, per tramite delle associazioni industriali territoriali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-33