CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie
Art. 37
ABITI DA LAVORO
In vigore dal 26 ott 1960
Il lavoratore deve essere provvisto dei proprio indumento o abito di lavoro. Se il carattere delle lavorazioni accelera l'usura dell'abito di lavoro o di parte di esso, l'azienda concorrerà in ragione del 40% della spesa necessaria per il rinnovamento dell'abito stesso o delle parti logore.
Ove la direzione della azienda prescrivesse l'adozione uniforme di un abito da lavoro, dovrà fornirlo gratuitamente la prima volta: successivamente, presentandosi la necessità di rinnovarlo, il lavoratore concorrerà in ragione del 40% della spesa effettiva.
L'abito da lavoro fornito dall'azienda rimane di proprietà di essa, e non potrà essere usato fuori dello stabilimento se non nei casi previsti dal regolamento eventuale o dalle consuetudini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-37