CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie
Art. 35
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI
In vigore dal 26 ott 1960
Verificandosi agli impianti, alle macchine ed alle cose, danni imputabili a colpa o negligenza dell'operaio, il danno stesso dovrà essere contestato al responsabile con l'esatta indicazione dell'importo in cui si concreta il risarcimento.
Se l'operaio non riconoscesse la sua colpa o la riconoscesse solo parzialmente o contestasse la misura del risarcimento, sarà seguita la procedura stabilita per i reclami e le controversie individuali.
L'importo definitivamente accertato a carico del lavoratore, sarà trattenuto sulla normale retribuzione in tante rate quante ne occorrono perché la retribuzione stessa, riferita ad ogni singolo periodo di paga, non risulti ridotta in misura, superiore al 12% del suo importo complessivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-35