CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie

Art. 42

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 26 ott 1960
Al lavoratore dimissionario, l'indennità di anzianità prevista dall' sarà parzialmente od integralmente corrisposta a seconda dell'anzianità raggiunta nella azienda, nel modo e nelle misure indicati in appresso. a) 35% per l'anzianità compresa fra i due anni ed i cionque anni compiuti; b) 50% fra i cinque anni ed i dieci anni compiuti; c) 75% fra idieci anni ed i dodici anni compiuti; d) integrale dop i 12 anni compiuti. L'anzidetta indennità sarà integralmente corrisposta, indipendentemente dall'anzianità di servizio, ai lavoratori ceh si dimettono per una delle cause sottoindicate: 1) per aver raggiunto il 60° anno se uomo ed il 55° anno se donna; 2) a seguito di subito inforunio sul lavoro o malattia professionale; 3) se donna, per contrarre matrimonio, per gravidanza e puerperio. Il periodo di apprendistato entrerà nel computo dell'anzianità, agli effetti del trattamento sopra indicato, solo quando sia trascorso un anno dalla ultimazione del periodo stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-42

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