CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie

Art. 43

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In vigore dal 26 ott 1960
Intervenendo la morte del lavoratore durante il rapporto di lavoro, tutte le indennità che gli sarebbero normalmente spettate, in caso di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso, i ratei maturati delle ferie annuali e della gratifica natalizia e di eventuali altre spettanze, saranno versate al coniuge, ai figli od ai parenti secondo le vigenti norme di legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo