CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie

Art. 46

LAVORI DISCONTINUI

In vigore dal 26 ott 1960
L'indennità giornaliera di contingenza stabilita dagli appositi accordi provinciali è ragguagliata, per gli operai addetti a lavori discontinui od a mansioni di semplice attesa o custodia, ad un orario di dieci ore od a quel maggior orario previsto dal 3° comma dell' (orario di lavoro). Tuttavia, allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad otto ore, la indennità di contingenza sarà corrisposta nella intera misura giornaliera. Per retribuire il lavoro straordinario prestato oltre le 10 ore giornaliere per gli operai in questione deve essere adottato, come quota oraria della indennità di contingenza, un ottavo della misura giornaliera della indennità stessa. Restano ferme le condizioni migliori in atto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-46

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