CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie

Art. 51

DECORRENZA E DURATA

In vigore dal 26 ott 1960
Il presente contratto entra in vigore a decorrere da 1 luglio 1918 ed avrà validità per due anni e cioè fino al 1 luglio 1950. Si intenderà automaticamente rinnovato, dopo la sua scadenza, di anno in anno, qualora una delle parti noi lo abbia disdetto con lettera raccomandata e ricevuti di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale SULLO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-51

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