Accordo mense per dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie

Art. 4

In vigore dal 26 ott 1960
Nessuna indennità è dovuta al lavoratore che rinuncia alla mensa, laddove è regolarmente costituita e funzionante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-amp-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo