Accordo mense per dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie
Art. 7
In vigore dal 26 ott 1960
Il presente accordo decorrerà dal 1 ottobre 1948 e scadrà il 31 dicembre 1948. Successivamente e qualora una delle parti non abbia dato disdetta almeno due mesi prima della data di scadenza con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, l'accordo si intenderà confermato per un uguale periodo di tempo.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-amp-7